Nicola Canestrini
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Vengo contattato sul telefono dell'ufficio nonostante manchi il mio consenso e nonostante la normativa e le decisioni del Garante per la privacy. Mi viene detto che siete un servizio di Google (non che siete una società che vende servizi). Pessima presentazione, pessimo esempio di strategia commericale.
Non conoscete la normativa in tema di tratamento dei dati?
Basta leggere il provvedimento del 19 gennaio 2011, con il quale il Garante ha previsto, tra l'altro, stante il disposto dell'art. 24, comma 1, lett. c) del Codice, la possibilità per gli operatori di utilizzare, senza acquisire il previo consenso del soggetto interessato, numerazioni telefoniche provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, anche per finalità di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale (art. 7, comma 4 lett. b) del Codice), nel rispetto dei limiti e delle modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati. Nel citato provvedimento, l'Autorità ha evidenziato come, tra i limiti e le modalità previsti dal citato art. 24 comma 1, lett. c) del Codice, debba essere incluso il vincolo di finalità in base al quale i dati possono essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi e possono essere utilizzati in altri trattamenti in termini compatibili con tali scopi, tenuto conto del dettato dell'art. 11, comma 1, lett. b) del Codice: il Garante ha pertanto sottolineato come, in tal caso, il trattamento dei dati personali sia consentito solo ove la specifica disciplina di riferimento abbia espressamente previsto l'attività di comunicazione telefonica per le finalità di marketing sopra delineate, ovvero laddove le comunicazioni, effettuate per tali finalità, risultino "direttamente funzionali" all'attività svolta dall'interessato che è posta alla base dell'inserimento del dato telefonico nei pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque richiamati dall'art. 24 comma 1, lett. c) del Codice e sempreché non vi sia stata o sia manifestata opposizione al trattamento.
Quindi, sulla base del citato provvedimento, il vincolo di finalità con la professione esercitata dall'interessato, nel mio caso quella forense, deve essere interpretato in termini rigorosi nel senso che tale vincolo implica la stretta attinenza del trattamento per finalità di marketing all'esercizio di tale specifica professione, come potrebbe ad esempio ritenersi l'invio di pubblicazioni scientifiche per finalità di aggiornamento ed approfondimento di tematiche giuridiche: il vostro trattamento dei dati personali per finalità promozionali non può ritenersi "direttamente funzionale" all'esercizio della specifica attività forense svolta dall'interessato e giustificare l'esonero dall'acquisizione del consenso, limitandosi, tale offerta, ad offrire soluzioni astrattamente idonee a soddisfare le esigenze di un'indifferenziata tipologia di soggetti.
CONSIDERATO che, con il provvedimento del 19 gennaio 2011, l'Autorità ha infatti inteso tutelare la capacità di autodeterminazione informativa del soggetto e bilanciare il presupposto della libera accessibilità al dato personale, inserito in un elenco o registro consultabile da chiunque e l'assenza del consenso con quello della funzionalità del trattamento alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta dall'interessato;
CONSIDERATO pertanto che, in base alle indicazioni del citato provvedimento dell'Autorità, l'offerta dei servizi di telefonia rivolta al segnalante avrebbe dovuto essere ritagliata, per opzioni, modalità e costi sulle specifiche caratteristiche ed esigenze della categoria degli avvocati;